S T A T U T O
Art. 1) DENOMINAZIONE E FINALITÀ.
Art. 2) SOCI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE.
Art. 3) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.
Art. 4) DECADENZA DA SOCIO.
a. | dimissioni volontarie, da notificare per iscritto al Presidente del GABP. |
b. | Espulsione deliberata con voto unanime dal Consiglio Direttivo, quando il Socio si rende responsabile di gravi manchevolezze. L'Assemblea dei Soci ha facoltà di revocare la delibera di espulsione pronunciata dal Consiglio Direttivo e quindi la medesima delibera deve essere inclusa per la discussione nell'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci successiva al provvedimento di espulsione. |
c. | Morosità: quando il socio ritardi il versamento della quota associativa annua per più di tre mesi dall'inizio dell'anno sociale in corso. |
Art. 5) ORDINAMENTO.
a. | l'Assemblea dei Soci; |
b. | il Consiglio Direttivo (nel seguito CD). |
a. | il Presidente dell'Assemblea; |
b. | il Presidente del GABP; |
c. | il Segretario del GABP; |
d. | i singoli consiglieri del CD. |
Art. 6) ASSEMBLEA DEI SOCI.
a. | eleggere il Presidente dell'Assemblea e, su designazione di questi, il Segretario dell'Assemblea; |
b. | determinare gli interessi morali e materiali da sostenere e tutelare per la generalità dei Soci; |
c. | indirizzare e impostare le iniziative e le attività del GABP; |
d. | approvare la relazione morale presentata dal Presidente del GABP; |
e. | esaminare ed approvare il rendiconto consuntivo presentato dal Segretario del GABP; |
f. | ratificare l'esclusione dei Soci ai sensi dell'Articolo 4; |
g. | ratificare le trattative e gli accordi definiti dai propri delegati; |
h. | stabilire l'entità della quota sociale annua; |
i. | eleggere i componenti del CD, il Presidente ed il Segretario del GABP; |
l. | modificare lo Statuto e definire o modificare gli eventuali regolamenti ai sensi degli Articoli 14 e 15; |
m. | ogni altra deliberazione demandatale dal presente Statuto. |
Art. 7) CONSIGLIO DIRETTIVO.
a. | dal Presidente del GABP, che lo presiede, |
b. | dal Segretario del GABP, |
c. | da tre Consiglieri. |
Art. 8) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
a. | cura la regolare amministrazione del patrimonio del GABP, autorizzando le spese: è collegialmente responsabile della gestione amministrativa; |
b. | ripartisce tra i suoi membri eventuali compiti specifici; |
c. | svolge mansioni documentative e di coordinamento sulle attività dei Soci, siano esse divulgative, scientifiche o di ricerca; |
d. | promuove gli scambi tra i singoli Soci e tra il GABP e gli altri organi culturali; |
e. | informa i Soci su suggerimenti e proposte di lavoro che gli siano pervenute da parte di fonti qualificate; |
f. | collabora alle manifestazioni che contribuiscono a concretizzare i fini divulgativi del GABP e informa i Soci, qualora ne sia esso stesso a conoscenza, delle varie attività culturali e divulgative a carattere locale o Nazionale, in procinto di essere svolte; |
g. | ha facoltà di aggregare membri esterni al CD, sentito il parere dello stesso, in qualità di collaboratori a tempo determinato; |
h. | convoca l'Assemblea dei Soci; |
Art. 9) COMPITI DEL PRESIDENTE.
a. | Rappresenta il GABP in qualsiasi circostanza; |
b. | firma tutti gli atti riguardanti il GABP; |
c. | convoca l'Assemblea dei Soci; |
d. | convoca e presiede le riunioni del CD; |
e. | tiene, in sede assembleare, la relazione morale sulle attività svolte. |
Art. 10) COMPITI DEL SEGRETARIO.
a. | Ha cura ed è depositario dell'archivio degli atti amministrativi concernenti il GABP; |
b. | è depositario del patrimonio del GABP; |
c. | è incaricato della tenuta dei conti; |
d. | cura le pratiche di iscrizione e tiene aggiornati i registri degli iscritti al GABP; |
e. | compila i verbali delle riunioni del CD di cui ne fa pervenire una copia ai Consiglieri che ne facessero richiesta; in caso di indisponibilità, il Presidente nominerà un sostituto tra i membri del CD. |
f. | Invia ai Soci regolarmente iscritti al GABP, le circolari e gli inviti riguardanti il GABP. |
Art. 11) GESTIONE.
Art. 12) PATRIMONIO.
Art. 13) DISTRIBUZIONE DI UTILI.
Art. 14) REGOLAMENTI.
Art. 15) REVISIONE DELLO STATUTO.
Art. 16) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.
Art. 17) NORME GENERALI.
Revisione proposta ed approvata dall'Assemblea in data 4 settembre 1998.
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