Testo approvato in via definitiva dal Senato
della Repubblica il
16 novembre 2000
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 18 dicembre 2000
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Disciplina
della tutela sanitaria delle attività sportive
e della lotta contro il doping
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Art. 1
(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di
doping)
1. L’attività sportiva è
diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere
informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla
Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16
novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad
essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela
della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con
l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano
mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping
la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche
non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni
psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge
sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche
non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a
modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e
delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni
patologiche dell’atleta documentate e certificate dal medico, all’atleta
stesso può essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato secondo
le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea
o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In
tale caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità
competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni
sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in
pericolo la sua integrità psicofisica.
Art. 2
(Classi delle sostanze
dopanti)
1. I farmaci, le sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego
è considerato doping a norma dell’articolo 1, sono ripartiti, anche
nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai
sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del
Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti
al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche
approvate con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro per
i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza
ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività
sportive di cui all’articolo 3.
2. La ripartizione in classi
dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è
determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche;
la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei
rispettivi effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a
revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative
variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping
e per la tutela della salute nelle attività sportive)
1. È istituita presso il
Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping
e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata
"Commissione", che svolge le seguenti attività:
a) predispone
le classi di cui all’articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle
stesse, secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 3
b) determina,
anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed
istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping
ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo
sanitario è effettuato dai laboratori di cui all’articolo 4, comma 1, tenuto
conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse
c) effettua,
tramite i laboratori di cui all’articolo 4, anche avvalendosi di medici
specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di
tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui
farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping
nelle attività sportive
d) individua
le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le
strutture del Servizio sanitario nazionale
e) mantiene
i rapporti operativi con l’Unione europea e con gli organismi internazionali,
garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping
f)
può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle
attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare
presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli
enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività
dei medici specialisti di medicina dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con
decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della
Commissione.
3. La Commissione è composta
da:
a)
due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di
presidente
b)
due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali
c) due
rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome
d) un
rappresentante dell’Istituto superiore di sanità
e) due
rappresentanti del CONI
f) un
rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori
g) un
rappresentante degli atleti
h) un
tossicologo forense
i) due
medici specialisti di medicina dello sport
l) un
pediatra
m) un
patologo clinico
n) un
biochimico clinico
o) un
farmacologo clinico
p) un
rappresentante degli enti di promozione sportiva
q) un
esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della
Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono
indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui
alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione
nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed
m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e
q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei
farmacisti.
5. I componenti della
Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un
periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e
le spese per il funzionamento e per l’attività della Commissione sono
determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di
lire 2 miliardi annue.
Art. 4
(Laboratori per il controllo sanitario sull’attività sportiva)
1. Il controllo sanitario sulle
competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più
laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto
in base alle disposizioni dell’ordinamento internazionale vigente, sulla base
di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla
convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le
prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico
del Servizio sanitario nazionale nè del bilancio dello Stato. I laboratori di
cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell’Istituto
superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della
sanità, sentito il direttore dell’Istituto, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I laboratori di cui al comma
1 svolgono i seguenti compiti:
a) effettuano
i controlli anti-doping secondo le disposizioni adottate dalla
Commissione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b)
b) eseguono
programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche
utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive
c)
collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al
comma 3 del presente articolo.
3. I controlli sulle
competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui
requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del
Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data della
stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di
analisi operante presso il Comitato medesimo.
Art. 5
(Competenze delle regioni)
1. Le regioni, nell’ambito
dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di
tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti,
avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei
laboratori di cui all’articolo 4, comma 3.
Art. 6
(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)
1. Il CONI, le federazioni
sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di
promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro
regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le
sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping
o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
2. Le federazioni sportive
nazionali, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono
stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l’assunzione di
farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per
l’adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti,
anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui
all’articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche
siano considerati dopanti nell’ambito dell’ordinamento internazionale
vigente.
3. Gli enti di cui al comma 1
sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto
delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.
4. Gli atleti aderiscono ai
regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione
delle norme in essi contenute.
5. Il CONI, le federazioni
sportive nazionali e gli enti di promozione dell’attività sportiva curano
altresì l’aggiornamento e l’informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli
atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping.
Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 7
(Farmaci contenenti sostanze
dopanti)
1. I produttori, gli
importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche
vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2,
comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati
relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle
farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola
specialità farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di
cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è
stabilito dalla Commissione, sull’involucro e sul foglio illustrativo,
unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell’apposito paragrafo
"Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva".
3. Il Ministero della sanità
controlla l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni
dei farmaci all’atto della presentazione della domanda di registrazione
nazionale, ovvero all’atto della richiesta di variazione o in sede di
revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche,
officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti
alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui
all’articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di
ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare
l’originale della ricetta per sei mesi.
Art. 8
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della
sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge, nonchè sull’attività svolta dalla
Commissione.
Art. 9
(Disposizioni penali)
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni
e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri,
somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste
all’articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche
e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti,
ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali
farmaci o sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si
applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si
sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all’articolo
2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le
condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei
controlli sul ricorso a tali pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e
2 è aumentata:
a) se
dal fatto deriva un danno per la salute
b) se
il fatto è commesso nei confronti di un minorenne
c) se
il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una
federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un
ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto è
commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue
l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma
3, lettera c), alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli
uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società,
associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna
è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle
altre cose servite o destinate a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci
e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi
di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie
aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al
pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati
alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.
Art. 10
(Copertura finanziaria)
1. Gli oneri derivanti
dall’attuazione dell’articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue, e
dell’articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall’anno
2000, sono posti a carico del CONI. L’importo corrispondente ai predetti oneri
è versato dal CONI all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di
ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. L’importo versato
all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 è riassegnato ad
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
della sanità.
3. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.