Allegato 3 al Decreto 26 gennaio 2001
Criteri di esclusione permanente e temporanea del candidato donatore

ai fini della protezione della sua salute

 

Il candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle sottoelencate patologie deve essere giudicato permanentemente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti per la tutela della propria salute:

  • malattie autoimmuni;

  • malattie cardiovascolari;

  • malattie del sistema nervoso centrale;

  • neoplasie o malattie maligne;

  • tendenza anomala all'emorragia;

  • crisi di svenimenti, convulsioni.

Nel caso di candidato donatore affetto o precedentemente affetto in modo grave o cronico da malattia gastrointestinale, ematologica, respiratoria o renale, non compresa nelle categorie di cui sopra, il medico responsabile della selezione può avvalersi di consulenza specialistica prima della definizione del giudizio di idoneità o di non idoneità temporanea o permanente alla donazione.

Possono sussistere motivi per i quali é necessario, ai fini della protezione della salute del candidato donatore, rinviare la donazione; la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico responsabile della selezione.

La gravidanza in atto costituisce motivo di inidoneità temporanea.

 

Allegato 4 al Decreto 26 gennaio 2001

Criteri di esclusione permanente e temporanea del candidato donatore

ai fini della protezione della salute del ricevente

 

Inidoneità permanente

 

Il candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle sottoelencate patologie o condizioni deve essere dichiarato permanentemente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti ai fini della protezione della salute del ricevente:

  • malattie autoimmuni;

  • neoplasie o malattie maligne;

  • diabete se insulino-dipendente;

  • epilessia;

  • malattie cardiovascolari;

  • glomerulonefrite cronica e pielonefrite;

  • policitemia rubra vera;

  • malattie infettive: persone affette o precedentemente affette da:

  • epatite B (HBsAg confermato positivo);

  • epatite C;

  • epatite infettiva (ad eziologia indeterminata);

  • HIV/AIDS;

  • HTLV I/II;

  • lebbra;

  • babesiosi;

  • leishmaniosi;

  • febbre Q;

  • sifilide;

  • tripanosomiasi.

  • soggetti senza dimostrabili marcatori di epatite virale ma implicati in più di un caso di sospetta epatite post-trasfusionale; il donatore che risulti essere stato l'unico ad aver donato sangue ad un paziente successivamente risultato affetto da epatite post trasfusionale deve essere escluso; non comporta esclusione la presenza di HBsAb;

  • malattia di Creutzfeldt Jakob (o presenza di casi nella famiglia di insonnia familiare mortale, demenza);

  • somministrazione di ormoni ipofisari di origine umana (es.:

  • ormone della crescita e/o gonadotropine);

  • trapianto di cornea/dura madre;

  • alcolismo cronico;

  • assunzione di droghe;

  • comportamenti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive, comprese le persone che hanno avuto rapporti sessuali in cambio di denaro o di droga.

 

Esclusione temporanea

 

In presenza di una delle sottoelencate patologie o condizioni il candidato donatore deve essere dichiarato temporaneamente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti per un periodo di tempo di durata variabile in funzione della patologia o condizione rilevata.

 

Rinvio di 5 anni

  • Glomerulonefrite acuta (dopo la guarigione definitiva).

Rinvio di 2 anni

  • Tubercolosi (dopo la guarigione definitiva).

  • Osteomielite (dopo la guarigione definitiva).

  • Toxoplasmosi (dopo la guarigione ed in assenza di anticorpi IgM).

  • Reumatismo articolare acuto (dopo la guarigione definitiva).

  • Brucellosi (dopo la guarigione definitiva).

Rinvio di un anno

  • Esposizione accidentale al sangue o a strumenti contaminati da sangue.

  • Trasfusione di sangue o di emocomponenti o trattamento con farmaci emoderivati.

  • Endoscopia o uso di catetere.

  • Trapianto di tessuti e/o di cellule.

  • Intervento chirurgico di rilievo.

  • Allergia ai farmaci con particolare riguardo alla penicillina (dopo l'ultima esposizione).

  • Contatto diretto con epatitici.

  • Rapporti sessuali con persone infette o a rischio maggiore di infezione da HBV, HCV, HIV.

  • Vaccinazione antirabbica (se dopo l'esposizione).

  • Parto o interruzione di gravidanza.

  • Agopuntura (se non praticata da un medico autorizzato e con l'utilizzo di aghi a perdere).

  • "Piercing" (se non praticato con strumenti monouso).

  • Tatuaggi.

  • Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive.

Rinvio di 6 mesi Malattia di Lyme (dopo la guarigione).

  • Mononucleosi (dopo la guarigione).

  • Soggiorno in zone tropicali (dopo il ritorno e in assenza di febbri e/o malesseri di natura indeterminata).

Rinvio di tre mesi

 

Somministrazione di sieri di origine animale.

 

Rinvio di quattro settimane

  • Somministrazione di vaccini costituiti da virus o batteri viventi attenuati, quali BCG, antivaiolo antipolio (orale), antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antifebbre gialla.

Rinvio per 48 ore

  • La somministrazione di vaccini costituiti da virus, batteri, rickettsie uccisi o inattivati o da tossoidi, quali contro epatite B, rabbia (somministrazione profilattica), tetano, difterite, pertosse, febbre tifoide e paratifoide, colera, febbre delle Montagne Rocciose, influenza, poliomielite (iniezione), peste, comporta il rinvio della donazione per 48 ore, sempreché i soggetti vaccinati risultino asintomatici e afebbrili.

Rinvio per periodi di tempo di durata variabile

  • Malaria: presso ogni struttura trasfusionale e centro di raccolta deve essere disponibile una mappa delle zone ad endemia malarica con relativo elenco alfabetico dei Paesi interessati.

  1. i soggetti che hanno vissuto in aree malariche per i primi cinque anni della loro vita hanno acquisito, presumibilmente, uno stato di immunità che può renderli portatori asintomatici del parassita. Essi possono essere accettati come donatori se sono passati sei mesi dalla loro ultima visita nell'area di endemia malarica, purché siano negativi i test immunologici riconosciuti in grado di evidenziare anticorpi anti-malarici. Se i risultati dei test sono positivi, il soggetto é permanentemente escluso dalla donazione di cellule ematiche. Se non sono disponibili i test di cui sopra, il soggetto può essere accettato come donatore di sangue, se é trascorso un periodo, privo di sintomi, di almeno tre anni dall'ultima visita nell'area di endemia;

  2. Tutti i soggetti che hanno visitato una zona ad endemia malarica possono essere accettati quali donatori, dopo un periodo di sei mesi dal ritorno, se non hanno sofferto di episodi febbrili durante la visita o dopo il ritorno. Chi ha, invece, sofferto di episodi febbrili può essere accettato in presenza di negatività dei test immunologici sei mesi dopo essere divenuti asintomatici e dopo la cessazione della terapia. Se i test immunologici non sono disponibili, il soggetto può essere accettato quale donatore soltanto dopo un periodo minimo di tre anni dal ritorno dalla zona endemica;

  3. Soggetti che abbiano sofferto di malaria, diagnosticamente accertata, devono essere sospesi dalla donazione sino alla scomparsa dei sintomi e sino al termine del trattamento terapeutico. Per i primi tre anni, essi possono donare esclusivamente plasma; in seguito, possono donare sangue intero, purché i test immunologici riconosciuti siano negativi;

  4. Il periodo di quarantena e l'uso di test immunologici possono essere omessi, per quei donatori di sangue, la cui parte cellulare viene scartata e il plasma utilizzato esclusivamente per la plasmaderivazione, così da renderlo sicuro dalla possibile trasmissione di malaria. In considerazione che il plasma liquido, quello fresco congelato e i crioprecipitati congelati non possono essere ritenuti totalmente privi di elementi cellulari e perciò, di parassiti malarici vitali.

  • Malattie tropicali (altre non precedentemente nominate).

  • Epatite A.

  • Assunzione di farmaci.

In caso di terapie dentarie e altri contatti sanitari, anche ambulatoriali, il rischio di trasmissione deve essere rapportato al dato epidemiologico del bacino di afferenza dei donatori ed al livello di cooperazione tra il medico esperto in medicina trasfusionale, l'odontoiatra e gli altri sanitari interessati.

Possono sussistere ulteriori ragioni per il rinvio temporaneo di un donatore ai fini della protezione dei riceventi la donazione: la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico responsabile della selezione.

 

 Copyright© 1999/2005 - Francesco Angelo Zanolli - Ultimo aggiornamento in data 16/11/2005