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Allegato 3 al
Decreto 26 gennaio 2001
Criteri di esclusione permanente e temporanea del candidato donatore
ai fini della protezione della sua
salute
Il candidato donatore affetto o precedentemente
affetto da una delle sottoelencate patologie deve essere giudicato
permanentemente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti per la
tutela della propria salute:
-
malattie autoimmuni;
-
malattie cardiovascolari;
-
malattie del sistema nervoso centrale;
-
neoplasie o malattie maligne;
-
tendenza anomala all'emorragia;
-
crisi di svenimenti, convulsioni.
Nel caso di candidato donatore affetto o
precedentemente affetto in modo grave o cronico da malattia gastrointestinale,
ematologica, respiratoria o renale, non compresa nelle categorie di cui sopra,
il medico responsabile della selezione può avvalersi di consulenza specialistica
prima della definizione del giudizio di idoneità o di non idoneità temporanea o
permanente alla donazione.
Possono sussistere motivi per i quali é
necessario, ai fini della protezione della salute del candidato donatore,
rinviare la donazione; la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio
spetta al medico responsabile della selezione.
La gravidanza in atto costituisce motivo di
inidoneità temporanea.
Allegato 4 al Decreto 26 gennaio 2001
Criteri di esclusione permanente e
temporanea del candidato donatore
ai fini della protezione della salute
del ricevente
Inidoneità permanente
Il candidato donatore affetto o precedentemente
affetto da una delle sottoelencate patologie o condizioni deve essere dichiarato
permanentemente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti ai fini
della protezione della salute del ricevente:
-
malattie autoimmuni;
-
neoplasie o malattie maligne;
-
diabete se insulino-dipendente;
-
epilessia;
-
malattie cardiovascolari;
-
glomerulonefrite cronica e pielonefrite;
-
policitemia rubra vera;
-
malattie infettive: persone affette o
precedentemente affette da:
-
epatite B (HBsAg confermato positivo);
-
epatite C;
-
epatite infettiva (ad eziologia indeterminata);
-
HIV/AIDS;
-
HTLV I/II;
-
lebbra;
-
babesiosi;
-
leishmaniosi;
-
febbre Q;
-
sifilide;
-
tripanosomiasi.
-
soggetti senza dimostrabili marcatori di epatite
virale ma implicati in più di un caso di sospetta epatite post-trasfusionale;
il donatore che risulti essere stato l'unico ad aver donato sangue ad un
paziente successivamente risultato affetto da epatite post trasfusionale deve
essere escluso; non comporta esclusione la presenza di HBsAb;
-
malattia di Creutzfeldt Jakob (o presenza di
casi nella famiglia di insonnia familiare mortale, demenza);
-
somministrazione di ormoni ipofisari di origine
umana (es.:
-
ormone della crescita e/o gonadotropine);
-
trapianto di cornea/dura madre;
-
alcolismo cronico;
-
assunzione di droghe;
-
comportamenti sessuali ad alto rischio di
trasmissione di malattie infettive, comprese le persone che hanno avuto
rapporti sessuali in cambio di denaro o di droga.
Esclusione temporanea
In presenza di una delle sottoelencate patologie o
condizioni il candidato donatore deve essere dichiarato temporaneamente non
idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti per un periodo di tempo di
durata variabile in funzione della patologia o condizione rilevata.
Rinvio di 5 anni
Rinvio di 2 anni
-
Tubercolosi (dopo la guarigione definitiva).
-
Osteomielite (dopo la guarigione definitiva).
-
Toxoplasmosi (dopo la guarigione ed in assenza
di anticorpi IgM).
-
Reumatismo articolare acuto (dopo la guarigione
definitiva).
-
Brucellosi (dopo la guarigione definitiva).
Rinvio di un anno
-
Esposizione accidentale al sangue o a strumenti
contaminati da sangue.
-
Trasfusione di sangue o di emocomponenti o
trattamento con farmaci emoderivati.
-
Endoscopia o uso di catetere.
-
Trapianto di tessuti e/o di cellule.
-
Intervento chirurgico di rilievo.
-
Allergia ai farmaci con particolare riguardo
alla penicillina (dopo l'ultima esposizione).
-
Contatto diretto con epatitici.
-
Rapporti sessuali con persone infette o a
rischio maggiore di infezione da HBV, HCV, HIV.
-
Vaccinazione antirabbica (se dopo
l'esposizione).
-
Parto o interruzione di gravidanza.
-
Agopuntura (se non praticata da un medico
autorizzato e con l'utilizzo di aghi a perdere).
-
"Piercing" (se non praticato con strumenti
monouso).
-
Tatuaggi.
-
Rapporti sessuali occasionali a rischio di
trasmissione di malattie infettive.
Rinvio di 6 mesi Malattia di Lyme
(dopo la guarigione).
Rinvio di tre mesi
Somministrazione di sieri di origine animale.
Rinvio di quattro settimane
-
Somministrazione di vaccini costituiti da virus
o batteri viventi attenuati, quali BCG, antivaiolo antipolio (orale),
antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antifebbre gialla.
Rinvio per 48 ore
-
La somministrazione di vaccini costituiti da
virus, batteri, rickettsie uccisi o inattivati o da tossoidi, quali contro
epatite B, rabbia (somministrazione profilattica), tetano, difterite,
pertosse, febbre tifoide e paratifoide, colera, febbre delle Montagne
Rocciose, influenza, poliomielite (iniezione), peste, comporta il rinvio della
donazione per 48 ore, sempreché i soggetti vaccinati risultino asintomatici e
afebbrili.
Rinvio per periodi di tempo di durata
variabile
-
i soggetti
che hanno vissuto in aree malariche per i primi cinque anni della loro vita
hanno acquisito, presumibilmente, uno stato di immunità che può renderli
portatori asintomatici del parassita. Essi possono essere accettati come
donatori se sono passati sei mesi dalla loro ultima visita nell'area di
endemia malarica, purché siano negativi i test immunologici riconosciuti in
grado di evidenziare anticorpi anti-malarici. Se i risultati dei test sono
positivi, il soggetto é permanentemente escluso dalla donazione di cellule
ematiche. Se non sono disponibili i test di cui sopra, il soggetto può essere
accettato come donatore di sangue, se é trascorso un periodo, privo di
sintomi, di almeno tre anni dall'ultima visita nell'area di endemia;
-
Tutti i
soggetti che hanno visitato una zona ad endemia malarica possono essere
accettati quali donatori, dopo un periodo di sei mesi dal ritorno, se non
hanno sofferto di episodi febbrili durante la visita o dopo il ritorno. Chi
ha, invece, sofferto di episodi febbrili può essere accettato in presenza di
negatività dei test immunologici sei mesi dopo essere divenuti asintomatici e
dopo la cessazione della terapia. Se i test immunologici non sono disponibili,
il soggetto può essere accettato quale donatore soltanto dopo un periodo
minimo di tre anni dal ritorno dalla zona endemica;
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Soggetti
che abbiano sofferto di malaria, diagnosticamente accertata, devono essere
sospesi dalla donazione sino alla scomparsa dei sintomi e sino al termine del
trattamento terapeutico. Per i primi tre anni, essi possono donare
esclusivamente plasma; in seguito, possono donare sangue intero, purché i test
immunologici riconosciuti siano negativi;
-
Il periodo
di quarantena e l'uso di test immunologici possono essere omessi, per quei
donatori di sangue, la cui parte cellulare viene scartata e il plasma
utilizzato esclusivamente per la plasmaderivazione, così da renderlo sicuro
dalla possibile trasmissione di malaria. In considerazione che il plasma
liquido, quello fresco congelato e i crioprecipitati congelati non possono
essere ritenuti totalmente privi di elementi cellulari e perciò, di parassiti
malarici vitali.
In caso di terapie dentarie e altri contatti
sanitari, anche ambulatoriali, il rischio di trasmissione deve essere rapportato al
dato epidemiologico del bacino di afferenza dei donatori ed al livello di
cooperazione tra il medico esperto in medicina trasfusionale, l'odontoiatra e gli
altri sanitari interessati.
Possono sussistere ulteriori ragioni per il rinvio
temporaneo di un donatore ai fini della protezione dei riceventi la donazione:
la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico
responsabile della selezione.
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