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TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI
Articolo 1
E' costituita l'Associazione Amici della Musica di Abano Terme
con la sigla CLAMAT (Club Amici della Musica di Abano Terme).
Essa ha la propria sede in Abano Terme, via A. Stella 6 ed è
retta dal presente Statuto.
Articolo 2 Il CLAMAT, esclusa ogni finalità di lucro, ed al quale possono accedere tutti gli appassionati di musica, si propone i seguenti scopi: a) promuovere e favorire ogni attività diretta a studiare, incrementare, estendere e migliorare la conoscenza della musica intesa come manifestazione culturale; b) organizzare concerti, conferenze, lezioni, dibattiti, dimostrazioni pratiche, rassegne, ecc.; c) favorire il sorgere di una Scuola di Musica alla quale possono essere ammesse tutte le persone interessate, nei limiti delle possibilità organizzative; d) concorrere alla formazione di una biblioteca musicale, di una discoteca, di una raccolta di nastri magnetici ed alla dotazione di attrezzature e di mezzi tecnici da mettere a disposizione dei Soci; e) organizzare in seno all'Associazione la costituzione di gruppi musicali; f) tutelare gli interessi dei Soci, per quanto concerne le attività del sodalizio, nei confronti di amministrazioni, di organizzazioni e di terzi in genere. Articolo 3 Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) da tutti i beni che diverranno di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote associative; b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio: - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore, - contributi corrisposti da amministarzioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Articolo 4 L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei Soci. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e, pertanto, saranno portati a nuovo ed utilizzati dall'Associazione per i finiperseguiti.

TITOLO II SOCI Articolo 5 I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: a) Ordinari b) Giovanili c) Sostenitori d) Benemeriti e) Onorari Articolo 6 Sono Soci Ordinari del CLAMAT tutti gli appassionati di musica in regola con la quota associativa. Sono Soci Giovanili gli iscritti con età inferiore ai 16 anni. Sono Soci Sostenitori coloro che corrispondono all'Associazione almeno il triplo della quota ordinaria. Sono Soci Benemeriti quei cittadini o enti che contribuiscono in modo particolarmente generoso all'attività dell'Associazione. Sono Soci Onorari quei cittadini che per la loro personalità ed esperienza recano prestigio al CLAMAT. Articolo 7 La domanda di ammissione all'Associazione in qualità di Socio deve essere indirizzata al Presidente il quale, sentito il Consiglio Direttivo, ne darà il benestare. L'iscrizione alle attività dell'Associazione, come p.es. la Scuola di Musica, i gruppi musicali costituiti in seno all'Associazione, ecc., comporta automaticamente la qualifica di Socio dopo regolarizzazione della propria posizione come previsto dai relativi regolamenti. La qualifica di Socio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e delle sue eventuali modifiche, nonché il pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e l'obbligo di osservare le deliberazioni adottate in base al presente Statuto dai competenti organi del CLAMAT. I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Articolo 8 Il rinnovo della quota associativa va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno sociale. Articolo 9 La qualità di Socio si perde: a) per mancato rinnovo della quota associativa; b) per dimissioni del Socio; c) per gravi inadempienze o per altri gravi motivi, su delibera unanime del Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione della quota associativa né di eventuali donazioni da lui effettuate.

TITOLO III ORGANI SOCIALI Articolo 10 Sono Organi Sociali del CLAMAT: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) i Revisori dei Conti. Articolo 11 L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci e si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria entro il mese di aprile, nonché in seduta straordinaria quante volte sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno due terzi dei Soci che hanno diritto al voto. La convocazione è fatta a cura del Presidente con avviso individuale, diramato almeno cinque giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Di regola l'Assemblea sarà convocata presso la Sede Sociale, ma potrà essere scelto altro luogo da indicare di volta in volta nell'avviso di convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Sodalizio. In casi di sua assenza o di impedimento è presieduta dal Consigliere più anziano, salva diversa designazione dell'Assemblea. Articolo 12 Spetta all'Assemblea: a) ratificare le decisioni prese dal Consiglio Direttivo in merito al bilancio consuntivo e preventivo, ed alle direttive generali predisposte dal Consiglio; b) eleggere il Consiglio Direttivo; c) nominare i Soci Onorari e Benemeriti; d) deliberare eventuali modifiche statutarie. Articolo 13 Hanno diritto al voto i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota associativa, i Soci Sostenitori ed i Soci Benemeriti. Sono ammesse non più di tre deleghe scritte per Socio. I Soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Associativi. Articolo 14 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto impegnano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti. Le deliberazioni di ciascuna Assemblea saranno fatte constatare da verbali trascritti su appositi libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed il loro contenuto farà piena fede. Articolo 15 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea può decidere che possano fare parte del Consiglio Direttivo i rappresentanti di specifiche attività costituite all'interno dell'Associazione, come definite all'articolo 7 del presente Statuto. In questo caso l'elezione del Consigliere avviene per scrutinio segreto all'interno del gruppo e la sua carica ha pure durata triennale. L'Assemblea può decidere, anche nel corso del mandato triennale, di aumentare il numero dei membri del Consiglio Direttivo qualora venga fatta specifica richiesta da parte di Enti ed Organizzazioni pubbliche di voler far parte del Consiglio Direttivo stesso. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed assegna altri particolari incarichi ad altri Consiglieri. All'Ufficio di Segretario il Consiglio Direttivo può chiamare anche un Socio non Consigliere al quale potrà eventualmente essere assegnato un compenso a titolo di rimborso spese. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Commissari settoriali affidando ad essi anche compiti esecutivi, delegando loro parte dei propri poteri. Ogni Commissione sarà presieduta da un Consigliere. Il Consiglio Direttivo può altresì affidare sia a Soci che a terzi, in qualità di esperti, particolari mansioni tecniche ed artistiche. Articolo 16 Al Consiglio Direttivo spetta: a) di amministrare il Sodalizio affidando il compito di tesoriere anche a persone estranee all'Associazione; b) di curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi generali e particolari del Sodalizio; c) di nominare i Revisori dei Conti; d) di provvedere all'emanazione di un regolamento interno inteso a dare pratico coordinamento ed attuazione a quanto previsto dallo Statuto Sociale; e) di provvedere all'emanazione di specifici regolamenti per le varie attività svolte dall'Associazione; f) di convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno entro il mese di aprile; g) di dare esecuzione alle delibere assembleari; h) di adempiere a tutti i compiti che per Legge o per il presente Statuto non siano riservati all'Assemblea. Articolo 17 Il Consiglio Direttivo e le Commissioni saranno convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci ogniqualvolta lo riterranno opportuno o ne siano richiesti da almeno un terzo dei loro componenti. Il Consiglio si riunisce presso la Sede del Sodalizio o in un altro luogo che sarà comunicato nell'avviso di convocazione; avviso che potrà essere anche telefonico. Le decisioni del Consiglio vengono fatte constatare da verbali scritti su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario ed il loro contenuto farà piena fede. Le delibere del Consiglio Direttivo prese in conformità alle delibere assembleari e del presente Statuto impegnano tutti i Soci. Articolo 18 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di suo impedimento od assenza dal Consigliere anziano, salva diversa designazione degli intervenuti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide solo a maggioranza assoluta di voti, eccetto quanto previsto dall'art. 14. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri in carica compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Articolo 19 Al Presidente o, in sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano che assumerà la qualifica di Vicepresidente, spetta la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei Soci e dei terzi. Articolo 20 I Revisori dei Conti saranno tre membri nominati dal Consiglio Direttivo che dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi spetta il controllo dell'amministrazione. Articolo 21 Tutte le cariche sociali sono gratuite.

TITOLO IV SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 22 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del fondo comune occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Articolo 23 In casi di scioglimento l'Assemblea stabilirà le modalità per la devoluzione del fondo comune e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Articolo 24
Per quanto qui non espressamente statuito o previsto si farà
riferimento a quanto previsto dalla Legge.
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